Art. 5.
(Compiti delle province).

      1. Le province possono provvedere:

          a) al controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel territorio di competenza nonché alla divulgazione dei princìpi e delle norme della presente legge;

          b) alla individuazione degli impianti ubicati nel territorio della provincia privi dei requisiti previsti dalla presente legge, anche in collaborazione o su segnalazione degli osservatori astronomici e astrofisici e delle associazioni di tutela del cielo notturno, ai fini della tempestiva segnalazione ai comuni interessati;

          c) all'istituzione di uno sportello informatizzato, di supporto ai soggetti privati, alle aziende e ai comuni, per l'adeguamento degli impianti non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge.